
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente a crediti (o dell’autocertificazione fino al 31 ottobre) o dell’attestazione di qualificazione SOA, non solo per le imprese esecutrici ma anche per eventuali subappaltatori.
Questo chiarimento proviene dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) in risposta alla faq 12. La responsabilità del committente rende le verifiche ancora più delicate in caso di subappalto, specialmente in cantieri di grandi dimensioni.
Le imprese devono adottare procedure specifiche per controllare l’ingresso e il possesso della patente per tutti i soggetti operanti. L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis, del Dlgs 81/2008 afferma che il committente deve verificare la patente o il documento equivalente delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi, anche nei subappalti.
La responsabilità della verifica ricade sempre sul committente, non sul sub-committente, che non sarà sanzionato. Secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale 4/2024, il committente risponde della sanzione amministrativa per mancata verifica, da 711,92 a 2.562,91 euro, come previsto dall’articolo 157 del Dlgs 81/2008.
Nei cantieri con più imprese esecutrici, il committente deve designare un coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento, comunicando il nominativo alle imprese interessate. Queste considerazioni non impegnano l’amministrazione di appartenenza.