L’Inail, attraverso il proprio portale istituzionale, tratta il tema del “fattore umano” come importante elemento da prendere in considerazione per la prevenzione degli infortuni.

Il “fattore umano” si riferisce a quegli elementi quali lavoro, organizzazione, e individuo che hanno influenza sul comportamento e dunque anche conseguenze sugli obiettivi di salute e sicurezza.

Tra i rischi legati al “fattore umano”, l’assunzione di alcol e droghe rappresenta uno dei più importanti, poiché può influire in maniera rilevante sul verificarsi degli infortuni: l’assunzione di alcol o droghe sul posto di lavoro, oltre a minare la propria sicurezza, può minacciare anche la sicurezza dei colleghi e di terzi presenti nei luoghi di lavoro.

Allo scopo di sensibilizzare le Aziende, l’Inail ha recentemente pubblicato un approfondimento contenente un excursus dei riferimenti normativi specifici per alcol e sostanze stupefacenti, in allineamento con quanto previsto dal D.lgs 81/2008.

Il dossier elenca i riferimenti normativi specifici come

  • l’articolo 15 della legge 125/2001, che vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche “in attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi“;
  • gli articoli 124 e 125 del Dpr 309/1990, che dispone l’accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio (e successivamente, ad accertamenti periodici) per gli “appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi“.

Il documento Inail, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, richiama anche l’elenco delle attività per le quali occorre effettuare i predetti gli accertamenti secondo il provvedimento n. 2450/2006 della Conferenza Stato-Regioni del 16/03/2006 (alcol) e il provvedimento n. 99/CU/2007 della Conferenza Stato-Regioni del 30/10/2007 (stupefacenti).