Non è sufficiente invocare in astratto la possibilità di equiparare i reflui industriali, come le acque di vegetazione dei frantoi oleari, alle acque reflue urbane per escludere la necessità dell’autorizzazione agli scarichi, dovendo sempre sussistere il rispetto di tutte le condizioni previste dal Codice dell’Ambiente e della normativa regionale di riferimento.
Ricorso inammissibile
Nel respingere il ricorso, ritenendo inammissibili le doglianze sollevate, la Corte di cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 19 Settembre 2024, n. 35110, ha confermato la condanna del titolare di un frantoio oleario sprovvisto della prescritta autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, chiarendo le condizioni prescritte dalla normativa ambientale per equiparare i reflui industriali alle acque reflue urbane e sanzionando l’illecito scarico nella pubblica fognatura dei reflui provenienti dall’attività produttiva ai sensi dell’articolo 137 del Dlgs n. 152 del 2006.
Come accertato dalle Autorità di protezione dell’ambiente e dalle sentenze di merito, il frantoio recapitava le acque reflue di lavorazione direttamente nella pubblica fognatura e senza alcuna depurazione, in mancanza di alcuna preventiva autorizzazione, anzi espressamente negata dal Comune competente, rilevando dalle analisi delle acque prelevate il notevole superamento dei valori di concentrazione relativi al carico organico delle acque reflue, misurato come domanda biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) e come domanda chimica di ossigeno (COD), come stabiliti dalla Legge della Regione Sicilia 15 maggio 1986 n. 27 relativamente ai limiti di assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili.
Acque di vegetazione
A propria discolpa, il ricorrente invocava l’applicazione dell’articolo 101, comma 7-bis del Codice dell’Ambiente, che consente lo sversamento nelle fognature trattandosi di acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, assimilabili alle urbane, oltre a contestare i risultati delle analisi del campione di acque di scarico prelevato, nelle tesi difensive, in violazione delle norme che disciplinano le modalità tecniche in caso di reflui industriali.
Condizioni di assimilazione
Nel respingere tali assunti difensivi, i giudici di legittimità hanno ricordato che l’articolo 101, comma 7-bis del Testo Unico ambientale disciplina gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di vegetazione dei frantoi, assimilate alle acque reflue domestiche, a condizione che si tratti di frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili.
Inoltre, prescrive la norma, è necessario che gli scarichi siano sottoposti a idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato, in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione, e che, in ogni caso, l’Ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e dei limiti imposti dalla Regione competente.
Onere della prova
Al contrario, nessuna delle condizioni risulta dimostrata dall’imputato, cui peraltro era stata espressamente inibita la prosecuzione dell’attività con provvedimento del Sindaco del Comune competente, circostanza taciuta ai tecnici dell’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) in sede di sopralluogo, possedendo il gestore del frantoio esclusivamente un contratto di uso di terreni per lo spandimento dei reflui, laddove in tema di inquinamento idrico, l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie.
Campionamento limite
Neppure la lamentata violazione del metodo di campionamento, in quanto effettuato con modalità istantanea e non come previsto dall’Allegato 5 alla Parte Terza del Codice dell’Ambiente, con un campionamento medio prelevato nell’arco di tre ore, conclude la Cassazione, può influire sull’utilizzabilità del risultato delle analisi, costituendo principio consolidato, in tema di inquinamento idrico, che la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, che non integra la fattispecie penale, non indicando un criterio legale di valutazione della prova, bensì un mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse.
Nel caso concreto, la mera violazione del metodo di campionamento non può essere dedotta quale causa della non rappresentatività del risultato quando dalle analisi del campione prelevato erano emersi valori di gran lunga superiori alla norma, costituendo un valido criterio di giudizio della attendibilità del risultato la presenza di valori accertati notevolmente superiori ai limiti di ammissibilità di qualunque scarico nella pubblica fognatura.
