Il 13 febbraio 2025, dopo 26 anni, la tracciabilità dei rifiuti archivia formulari e registri di carta e parte il Rentri, il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti oggetto dell’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 e disciplinato dal Dm 4 aprile 2023, n. 59.
Le iscrizioni partono dal 15 dicembre 2024, mentre dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico e dei formulari per il trasporto e da questa data i vecchi modelli non potranno piu` essere usati, anche se vidimati. Le istruzioni per la compilazione sono contenute nel decreto direttoriale 251/2023. Ma andiamo con ordine.
Dopo il Sistri, il Rentri è il secondo tentativo di digitalizzare la tracciabilità dei rifiuti; gestito dal ministero dell’Ambiente, con il supporto operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, in prospettiva, sostituirà anche il Mud. Si articola in due sezioni: «anagrafica», con i dati degli iscritti e le informazioni sulle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti; «tracciabilità», con i dati ambientali sugli adempimenti richiesti da re0gistri e formulari e i percorsi degli automezzi. Il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Dlgs 152/2006 (articolo 4, commi 3 e 4, del Dm 59/2023) può essere tenuto con i sistemi gestionali dell’operatore o con i servizi resi disponibili mediante il Rentri (articolo 20 del Dm 59/2023) nel primo caso, i dati sono trasmessi al Rentri con l’ interoperabilità tra sistemi informatici, nel secondo con l’ accesso all’applicazione per la tenuta dei registri di carico e scarico digitali, entrando nell’area «Operatori» del portale Rentri (www.rentri.gov.it).
Il nuovo registro Dalla data di iscrizione, per la tenuta del nuovo registro in modalità digitale occorre vidimarlo digitalmente con apposita applicazione attraverso il Rentri (è il codice univoco attribuito dal servizio di vidimazione digitale delle Ccia) e compilarlo. Ogni rettifica è memorizzata con l’identificativo dell’utente, della data e dell’ora; trasmettere i dati al Rentri entro la fine del mese successivo a quello di registrazione, oppure entro la fine del secondo mese successivo a quello di registrazione per i soggetti delegati. Il format cartaceo può essere prodotto con la funzione disponibile in www.rentri.gov.it già dal 4 novembre e a prescindere da iscrizione o registrazione. Il Mase ha fissato nel 23 gennaio 2025 il termine iniziale per la vidimazione digitale del nuovo format di registri e formulari. La numerazione è progressiva rispetto alla precedente. Dal 13 febbraio 2026 solo i soggetti iscritti dovranno usare i formulari digitali. Vanno trasmessi al Rentri solo quelli riferiti ai rifiuti pericolosi. La trasmissione è effettuata secondo le tempistiche per l’annotazione del movimento sul registro di carico e scarico previste dall’articolo 190 del Dlgs 152/2006 da parte dei soggetti indicati. Ogni trasmissione è registrata dal Rentri, che assegna un identificativo univoco e consente di consultare i dati trasmessi per ciascun formulario e per ogni unità locale iscritta.
Termini e pagamenti Il processo di digitalizzazione del registro e dei formulari sara` graduale e la prima scadenza riguarda l’iscrizione, accreditandosi sulla piattaforma digitale Rentri. Il 13 settembre, il ministero ha comunicato che i soggetti del secondo e del terzo gruppo «prima di procedere alla prima annotazione e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025» devono vidimare presso la Ccia il format del registro stampato su carta dal portale Rentri. Per il formulario, tutti i soggetti obbligati all’iscrizione, dal 13 febbraio 2025 devono usare il nuovo modello in formato cartaceo ma vidimato digitalmente sul portale; mentre dal 13 febbraio 2026 scatta l’obbligo di emissione e vidimazione digitali. Dal 13 febbraio 2025, il nuovo format va adottato anche dai soggetti che, pur obbligati al formulario, non devono iscriversi al Rentri. Per poterlo emettere nel nuovo formato cartaceo a vidimazione virtuale, devono registrarsi accedendo all’area «Produttori non iscritti» del portale, attiva dal 15 dicembre 2024. Si tratta di produttori iniziali di rifiuti non obbligati alla tenuta del registro cronologico; produttori iniziali obbligati a iscriversi nel secondo e terzo periodo temporale. Potranno poi scaricare la copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. La registrazione non comporta pagamento di diritti o contributi.
Sanzioni e geolocalizzazione L’omessa o l’irregolare iscrizione al Rentri sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi (articolo 258, comma 10, del Dlgs 152/2006). Sanzioni tra 500 e 2.000 euro per l’omessa, irregolare, incompleta trasmissione dei dati informativi per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi. Con riduzione a 1/3 per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto. In ogni caso, resta salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sono esclusi errori materiali e violazioni formali. Per dati incompleti o inesatti di tipo seriale si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo. La geolocalizzazione degli automezzi è prevista dall’articolo 16 del Dm 59/2023 solo per i rifiuti pericolosi. Dal 15 dicembre 2024 la disponibilità delle tecnologie di geolocalizzazione è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data del 15 giugno 2023. È attesa la delibera dell’Albo su modi e tempi per l’aggiornamento delle iscrizioni in essere.
