La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’ articolo 131 bis del Codice penale applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Lo ha definitivamente chiarito la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 37.237 del 10 ottobre 2024 che ha chiuso la questione ribaltando la sentenza di secondo grado. In questi anni, alcuni giudici di merito avevano continuato a ritenere la tenuità del fatto applicabile anche agli enti, nonostante le indicazioni già fornite dalla Cassazione.
Le norme e la giurisprudenza L’ articolo 131 bis del Codice penale prevede la non punibilità dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (o con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva) quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale. L’istituto, di chiara marca deflattiva, è stato introdotto nell’ordinamento con il Dlgs 28/2015 – successivo, pertanto, all’emanazione del Dlgs 231/2001 – circostanza che, nel corso del tempo, ha suggerito ad alcuni giudici di merito di sperimentarne l’applicazione anche con riferimento alla responsabilità degli enti.
La Corte, nell’affrontare per la prima volta la questione, non era stata così netta e si era limitata ad osservare che, «in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica», accertamento che non può prescindere da una verifica della sussistenza in concreto del fatto reato «non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».
Una decisione che, per opinione non isolata, avrebbe implicitamente avallato la compatibilità tra l’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e il sistema di responsabilità degli enti. Ipotesi, quest’ultima, ben presto smentita da una seconda e più energica pronuncia della Corte di Cassazione: «deve osservarsi come la dedotta applicabilità dell’ articolo 131 bis del Codice penale al caso di specie, oltre che errata, tragga spunto dalla diffusa tendenza a non considerare l’effettivo ambito di operatività della disposizione codicistica che il legislatore ha puntualmente delineato, attraverso una lettura della norma che, privilegiando le finalità deflattive perseguite dal legislatore, ne determina l’applicazione anche al di fuori dei casi consentiti dai precisi limiti imposti».
La chiusura definitiva La sentenza 37237/2024 è invece tranchant e non lascia ai giudici di merito ulteriori margini di interpretazione: «la causa di esclusione della responsabilità per la particolare tenuità del fatto», così la motivazione, non può applicarsi agli enti «in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto», e tale autonomia «esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa». Indicazioni che non potranno essere ignorate dalle corti di merito che, a volte, dimenticano che la responsabilità amministrativa degli enti – come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sin dalla sentenza Thyssen Krupp) – è un tertium genus di responsabilità che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo
