La formazione e l’addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi – categoria I, II e III), avviene nell’ambito dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed è basata sulla valutazione dei rischi specifica e sulla complessità del Dpi. Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 77, comma 4, lettera h del Dlgs 81/2008 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, un addestramento specifico circa l’uso corretto e pratico dei Dpi.

Secondo il regolamento (UE) del 9 marzo 2016 n. 425, i Dpi sono classificati in tre categorie (I, II, III) sulla base del rischio a cui sono esposti i lavoratori. La categoria I è associata al rischio minimo, la categoria II è associata a quei rischi che non ricadono nelle categorie I e III e la categoria III è associata ai rischi gravi per la salute del lavoratore (morte, danni irreversibili alla salute).

Ai sensi dell’articolo 77, comma 5, del Dlgs 81/2008 il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare l’addestramento dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, per l’uso dei Dpi di III categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. La durata e i contenuti di detta formazione non è normata e viene stabilita dal datore di lavoro sulla base della valutazione dei rischi generale/specifica e in relazione alla complessità del Dpi che il lavoratore andrà ad utilizzare.

Si rammenta che, sulla base dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008 la formazione e l’addestramento all’uso dei Dpi di categoria III deve essere ripetuta ogniqualvolta si instaura un nuovo rapporto di lavoro, avviene un trasferimento o cambiamento di mansioni o quando in azienda vengono introdotti nuovi strumenti, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.

Formazione e addestramento devono essere due fasi, meglio se formalmente distinte. La formazione ha carattere teorico mentre l’addestramento è costituito da una prova pratica.

Il legislatore ha inoltre introdotto, tramite gli articolo 116 e 136 del Dlgs 81/2008 degli specifici obblighi di formazione per i lavoratori in quota (ovvero quei lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento tramite funi o che si occupano di montare, smontare o trasformare ponteggi). Le informazioni dettagliate su questa formazione tecnico-pratica sono contenute nell’allegato XXI del Dlgs 81/2008.

Informazioni sull’addestramento all’uso di Dpi per lavoratori autonomi e imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: il corso previsto per questi lavoratori ha una durata minima di 12 ore e si compone di una parte tecnico-giuridica (4 ore) e una parte pratica (8 ore).