La Commissione per gli interpelli, su quesito della Regione Lazio, ha chiarito la potenziale assoggettabilità ad Aia di un’attività (nel caso oggetto dell’interpello un allevamento di polli da carne) che si svolge in due stabilimenti distinti e distanti l’uno dall’altro oltre 20 km, seppur gestiti dallo stesso soggetto e ubicati nel territorio del medesimo comune. I due stabilimenti, nel loro complesso, superano le soglie Aia.

La richiesta di parere scaturisce dal diniego comunicato dall’Amministrazione provinciale a seguito dell’istanza di Aua per l’Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga (articolo 272 commi 2 e 3 del Dlgs 152/2006)), motivata dal parere che la somma del numero di capi presenti nei due stabilimenti portasse all’impossibilità di aderire all’Autorizzazione generale.

La Commissione ha risposto che è errato il presupposto per cui uno stabilimento soggetto ad Aua non possa nel suo complesso eccedere le soglie fissate per le installazioni da assoggettare ad Aia. Due distinte installazioni possono, nel caso siano ubicate in prossimità tra loro o gestite dal medesimo gestore, essere considerate congiuntamente ai fini di valutare l’assoggettabilità ad Aia a giudizio dell’autorità competente in materia di Aia. Questo aspetto sarà oggetto di futuri sviluppi normativi in ambito comunitario.

Nel caso in specie l’autorità regionale, competente in materia di Aia, rilevato che le due unità non sono ubicate in prossimità fra loro, ha ritenuto irrilevante l’assetto proprietario ai fini dell’assoggettabilità ad Aia.

Acquisita tale posizione dell’autorità competente al rilascio dell’Aia, ne consegue che le due unità non costituiscono un’unica installazione e quindi vanno autorizzate con Aua, sebbene possano costituire un unico stabilimento che nel complesso supera le soglie Aia.

In proposito spetta all’autorità provinciale, in base alle definizioni di cui alla parte V del Dlgs 152/06, decidere se rilasciare due distinti provvedimenti di Aua, o uno unico, sempre di Aua.