Il contagio da virus Sar-Cov2 non si può equiparare a un infortunio e, quindi, chi ha contratto il virus non può ottenere l’indennizzo dalla compagnia assicurativa con cui ha stipulato una polizza infortuni.
Lo ha affermato il Tribunale di Padova che, con la sentenza 1595/2024 del 16 ottobre 2024, si è inserito nell’orientamento prevalente assunto dalla giurisprudenza nel decidere le numerose cause di questo genere intentate negli ultimi anni. Sono frequenti, infatti, le pronunce che, al netto delle singole previsioni di polizza, hanno chiarito che il Covid – in termini assicurativi – è una malattia e non è, dunque, indennizzabile come infortunio.
Tra queste, si segnalano le pronunce 719 e 653, entrambe del 20 giugno 2023, della Corte d’appello di Torino. Nello stesso senso si sono espresse la sentenza 351 del 23 marzo 2022 del Tribunale di Pescara e l’ordinanza del 20 luglio 2022 del Tribunale di Milano. Quindi, per le polizze private infortuni, il tema si risolve favorevolmente per le compagnie: secondo il diritto assicurativo, contrarre una malattia non costituisce infortunio. Le assicurazioni sugli infortuni, infatti, riguardano eventi accidentali, di natura fortuita, violenta ed esterna, che possono causare lesioni dalle conseguenze piu` o meno gravi e durature, mentre le assicurazioni sulla malattia fanno riferimento a situazioni di danno determinate da patologie “a causa endogena”.
Le pretese degli assicurati sono state incoraggiate dalla normativa eccezionale di matrice emergenziale. L’articolo 42 del decreto legge Cura italia 18/2020 ha infatti assimilato il contagio da Covid 19 a un infortunio, ma è una norma eccezionale rivolta solo all’assicuratore sociale, cioè l’Inail, e non agli assicuratori privati.
La differenza sostanziale tra le assicurazioni sociali e quelle private è data dalla qualità dell’interesse tutelato in modo prevalente, ed è proprio per la prevalenza dell’interesse pubblico nelle assicurazioni sociali che, a differenza delle assicurazioni private, i rapporti assicurativi sono gestiti da enti pubblici che possono chiedere l’intervento finanziario dello Stato. Inoltre, il contratto di assicurazione va interpretato secondo l’intenzione comune dei contraenti ed è contrario a tale principio pretendere che un evento (la malattia infettiva) possa rientrare nel rischio assicurato in base a una norma successiva che non si riferisce alle polizze private contro gli infortuni; l’intenzione dei contraenti va ricostruita con riferimento alla conclusione del contratto e non sulla base di eventi successivi indipendenti dalla volontà delle parti e, per giunta, estranei all’ambito delle assicurazioni private.
