In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono. Il principio viene affermato dalla Cassazione penale nella recente sentenza n. 41172/2024 depositata il 7 novembre, chiamata a valutare il ricorso del datore di lavoro condannato sia dal Tribunale che in appello per un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile.

L’intervento prevedeva la demolizione e la ricostruzione di una struttura. Nella fase della demolizione, un operaio è morto per il crollo di una parte del manufatto. Le indagini hanno chiarito che l’incidente era da ricondurre a una serie di gravi errori, mancanze e negligenze da parte delle figure proposte alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi. La difesa ha sostenuto che «gli eventi lesivi non fossero riconducibili alla condotta dell’esecutore dei lavori, avendo il committente incaricato un direttore dei lavori e un coordinatore per la sicurezza sia per la fase di progettazione e sia per la fase di esecuzione, soggetto al quale sarebbero state da ascrivere gli eventi in ragione di un’errata progettazione». La tesi è stata respinta dai giudici della Quarta Sezione della Corte, i quali hanno replicato che «l’eventuale presenza di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia non avrebbe escluso la responsabilità del datore di lavoro, in quanto in tema di infortuni sul lavoro, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia».

I giudici hanno inoltre ricordato il dettato della norma là dove precisa che le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto «gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, esercizi in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». «Disposizione che – sottolineano i giudici – attraverso l’utilizzo del termine “altresì” deve interpretarsi nel senso che le responsabilità del soggetto investito di fatto di determinate funzioni datoriali non escludono la responsabilità del datore di lavoro medesimo in ordine agli obblighi sullo stesso gravanti in relazione alla normativa infortunistica». Peraltro – come è stato accertato nel caso specifico – il datore di lavoro tra le altre cose, «non aveva redatto il Pos, non aveva provveduto a puntellare la parete crollato; non aveva provveduto al coordinamento tra le due imprese».