La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta del 23 maggio 2024, n. 3, è intervenuta sul tema dell’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Fonte @ilsole24Ore – articolo di Pierpaolo Masciocchi

L’occasione è stata un quesito posto dall’Università degli Studi di Siena che ha richiesto al Ministero se sia legittimo utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento sia relativamente alla verifica finale dei percorsi formativi sia in relazione alla verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

Ad avviso dell’Università le nuove modalità potrebbero anche rispondere alle indicazioni dettate dall’art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In via del tutto generale è utile evidenziare che la realtà virtuale è in condizione di offrire un ambiente simulato in cui gli utenti possono interagire con spazi e oggetti virtuali in modo immersivo.

Nel contesto della formazione sulla sicurezza, la realtà virtuale ha il potenziale per simulare situazioni pericolose in un ambiente controllato, permettendo ai lavoratori di apprendere attraverso l’esperienza senza i rischi associati alla formazione pratica reale.

Ad esempio è possibile riprodurre situazioni di emergenza inaccessibili attraverso metodi tradizionali, come incendi o guasti meccanici, offrendo una formazione pratica più comprensiva. Ed ancora, gli scenari possono essere ripetuti molteplici volte per rafforzare l’apprendimento e per personalizzare l’esperienza formativa in base alle esigenze individuali.

Inoltre, i programmi di formazione con realtà virtuale possono essere facilmente aggiornati per incorporare nuove normative o tecnologie senza la necessità di ambienti fisici aggiuntivi.

Numerosi potrebbero essere, tuttavia, i rischi di delegare interamente la formazione obbligatoria a strumenti tecnologici, soprattutto in assenza di un quadro regolatorio definito.

E proprio queste ultime sono state le argomentazioni che hanno spinto la Commissione a chiarire che la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro non possa, allo stato attuale, essere erogata mediante la realtà virtuale.

Nel dettaglio, la Commissione per gli interpelli, come di consueto, ha offerto preliminarmente una ricostruzione normativa della tematica, evidenziando, innanzitutto, l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 che impone al datore di lavoro l’obbligo di assicurare ai propri lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza.

Gli accordi attuativi emanati in sede di Conferenza Stato-Regioni specificano poi durata, contenuti minimi e modalità di questa formazione, che devono essere stabiliti in accordo con le regioni e le province autonome.

La Commissione per gli interpelli poi – in relazione alle modalità della verifica finale di apprendimento – ha citato l’Accordo del 21 febbraio 2011 tra il Ministro del lavoro, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il quale, al punto 3, ha disposto che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

  1. garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
     
  2. favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
     
  3. prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
     
  4. favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”, prevedendo, tra l’altro, nel capoverso successivo, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo, rubricato “La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro”.

Alla luce della ricostruzione normativa appena richiamata, la Commissione per gli interpelli, prima di qualsiasi nuovo accordo specifico per l’adozione della realtà virtuale, raccomanda di attenersi agli accordi e alle disposizioni già in vigore.

Ciò include le metodologie di apprendimento e le modalità di erogazione della formazione come delineato negli accordi esistenti.

La risposta della Commissione lascia aperta la possibilità di future modifiche normative e accordi che includano esplicitamente metodologie innovative come la realtà virtuale, a condizione che queste siano validate attraverso processi consultivi e normativi appropriati.

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