Il committente o il responsabile dei lavori deve controllare che le imprese e i lavoratori autonomi, ai quali ha affidato i lavori, abbiano la patente a crediti (o l’autocertificazione fino al 31 ottobre) o l’attestazione di qualificazione Soa. Questo controllo vale anche per eventuali subappaltatori. Questo chiarimento è stato fornito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella risposta alla faq 12 sul suo sito ufficiale
Considerata tale responsabilità in capo al committente, la gestione delle verifiche appare ancora più delicata nei casi di subappalto, soprattutto in cantieri di grandi dimensioni con la presenza di molte aziende, facendo emergere per le imprese la necessità di predisporre procedure specifiche tese al controllo dell’ingresso di altre aziende nel cantiere e del possesso della patente da parte di tutti i soggetti che vi operano. Del resto tale obbligo è indicato proprio dall’articolo 90, comma 9, lettera b-bis, del Dlgs 81/2008, dove si prevede espressamente che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione Soa. Nessun obbligo a cascata, quindi, nelle catene di appalti. Sarà sempre il committente a rispondere della mancata verifica e non il sub-committente. Ciò significa, come è stato anche chiarito dalla circolare dell’Ispettorato nazionale 4/2024, che sarà il committente o il responsabile dei lavori destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per non aver effettuato le verifiche, secondo quanto previsto dall’articolo 157 del Dlgs 81/2008. Peraltro, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento degli stessi, deve designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, comunicando il suo nominativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati. Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza
